Attività di acconciatore

Per esercitare l’attività professionale di acconciatore e’ necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 174/2005, previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

  1. a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di  specializzazione di contenuto prevalentemente pratico  ovvero  da  un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
  2. b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
  3. c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa acconciatore, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

 

Il periodo di inserimento presso imprese di acconciatura consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di:
– titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro
– dipendente
– familiare coadiuvante, collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per l’attività di Acconciatore deve essere presentata dall’interessato o da soggetto delegato (commercialista, consulente del lavoro) e inoltrata alla Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – compilando l’apposita modulistica. Scarica il modulo C.

Orario ricevimento pubblico in Regione Piemonte per richiesta nullaosta Via Pisano n° 6 (TO):
lunedì dalle 9.30 alle 12.30 / dalle 14.00 alle 16.00
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì:
ricevimento pubblico previo appuntamento al numero telefonico 011/ 4325279

Con DD n. 493 A19020 del 27.07.2015, disponibile a pagina http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/31/attach/dda1900000493_085.pdf,  sono state approvate le linee guida concernenti indicazioni di carattere operativo per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo sia per l’ammissione all’esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista e sia per l’ammissione all’esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica per conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore.

Norme transitorie
L’articolo 6, al comma 2 della Legge 174/2005, prevede che “I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3.”.

L’articolo 7 della citata Legge 174/2005 recita “La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.”.

In presenza dei requisiti maturati entro il 31 gennaio 2009 si applica la disciplina prevista dalla Legge n. 161/1963 come risulta dagli articoli 6 e 7 della Legge 174/2005 e dai pareri in argomento del Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2014 Protocollo n. 188379 e in data 20 novembre 2014 Protocollo n. 205832. L’accertamento del ricorrere dei requisiti richiesti spetta ora ai Comuni, i quali provvedono nei termini di legge alle opportune verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla documentazione da questi ad essa allegata.

La banca dati opportunità Formazione professionale è disponibile alla pagina
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/catal/ 
L’elenco degli Organismi accreditati e delle sedi di formazione professione (compreso l’ambito operativo al Riconoscimento corsi) e Orientamento è disponibile alla pagina
http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/index.htm
È possibile ottenere il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite all’estero ai sensi del Decreto Legislativo n.206 del 9/11/2007 che recepisce la Direttiva 2005/36/CE.

Info:

Pareri in materia alla pagina http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm

Fonte dati da http://www.regione.piemonte.it/artigianato/acconciatore.htm

Documentazione da allegare alla domanda:

per collaboratori e soci prestatori d’opera in società artigiane: presentare la dichiarazione del titolare o socio qualificato relativamente alle mansioni svolte; Scarica il modulo
per i soci di società non artigiane: presentare la dichiarazione del direttore tecnico relativamente alle mansioni svolte dal richiedente; Scarica il modulo
per i dipendenti: i periodi di lavoro svolti in qualità di dipendente vanno documentati allegando copia del libretto di lavoro o copia delle buste paga (della prima ed ultima busta paga per ogni periodo lavorativo, per periodi lunghi presso lo stesso datore di lavoro allegarne anche una per ogni anno), copia della lettera contratto di assunzione ove si evincano le mansioni svolte.

Nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto (part-time), considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario, in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Pareri in materia alla pag. http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm

La Commissione Europea ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche che si riferisce a tutte le professioni regolamentate, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha competenza per il riconoscimento in Italia, della qualifica professionale di estetista conseguita all’estero.
Chi è in possesso di un titolo professionale di estetista conseguito all’estero può richiederne il riconoscimento presentando un’istanza con raccomandata (AR)

ESTETISTA

La qualificazione professionale di Estetista si consegue dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all’ esercizio dell’attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per l’attività di Estetista deve essere presentata dall’interessato o da soggetto delegato (commercialista, consulente del lavoro) e inoltrata alla Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – compilando l’apposita modulistica. Scarica il modulo B.

Documentazione da allegare alla domanda:

per collaboratori e soci prestatori d’opera in società artigiane: presentare la dichiarazione del titolare o socio qualificato relativamente alle mansioni svolte; Scarica il modulo
per i soci di società non artigiane: presentare la dichiarazione del direttore tecnico relativamente alle mansioni svolte dal richiedente; Scarica il modulo
per i dipendenti: i periodi di lavoro svolti in qualità di dipendente vanno documentati allegando copia del libretto di lavoro o copia delle buste paga (della prima ed ultima busta paga per ogni periodo lavorativo, per periodi lunghi presso lo stesso datore di lavoro allegarne anche una per ogni anno), copia della lettera contratto di assunzione ove si evincano le mansioni svolte.

Nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto (part-time), considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario, in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Pareri in materia alla pag. http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm

La Commissione Europea ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche che si riferisce a tutte le professioni regolamentate, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha competenza per il riconoscimento in Italia, della qualifica professionale di estetista conseguita all’estero.
Chi è in possesso di un titolo professionale di estetista conseguito all’estero può richiederne il riconoscimento presentando un’istanza con raccomandata (AR)

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