ACCONCIATORI ED ESTETISTE

Acconciatori ed estetiste: trasferito ai Comuni l’accertamento dei requisiti professionali.

Dal 14 settembre 2012, in base al D.Lgs. 147/2012 (artt. 15 e 16), le Camere di Commercio non rilasciano più le qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti.
I soggetti che intendono svolgere l’attività di acconciatore e/o estetista, devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l’impresa/unità locale.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI ACCONCIATORE (Legge n. 174 del 17/08/2005)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di acconciatore è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati:

a) frequenza  di un apposito corso di qualificazione della durata di 2 anni seguito da un corso di specializzazione, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatore, da effettuarsi nell’arco di due anni e  superamento di un apposito esame teorico-pratico.

b) Titolarità di un esercizio di barbiere iscritto all’albo delle imprese artigiane e frequenza di un apposito corso di riqualificazione.

c) Esperienza professionale conseguita presso imprese di acconciatura in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore o socio partecipante al lavoro con un periodo lavorativo a tempo pieno di tre anni, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica

Il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato.

Il corso di formazione teorica di cui sopra può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo lavorativo, se esperito presso imprese esercenti attività di Barbiere, dovrà essere seguito da un corso di riqualificazione professionale previsto dall’art. 6 della L.R. 174/05.

I corsi devono essere seguiti presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESTETISTA (Legge 1/1990 e L.R. n. 33 del 13/12/2001)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di estetista è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti di seguito elencati:

a) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un apposito esame teorico-pratico.

b) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista e dal superamento di un apposito esame teorico-pratico.

c) Attività lavorativa qualificata per un anno in qualità di dipendente qualificato a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un’impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da appositi corsi  di formazione teorica della durata di almeno 300 ore.

d) Attività lavorativa qualificata a tempo pieno per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio lavoratore presso un’impresa di estetista seguita da corsi  di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso.

I corsi devono essere seguiti c/o scuole riconosciute dalla Regione/Provincia

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